Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio

Data emissione: 21-12-2015
Numero: 89

1. Il Comune di Collesalvetti, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l’intera popolazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990.

Allegati

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(Pubblicato il 23/07/2021 - Aggiornato il 23/07/2021 - 549 kb - pdf)
Contenuto creato il 05-03-2021 aggiornato al 23-07-2021
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