Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Compensazione IMU/TARI/TASI

Responsabile di procedimento: Franchi Alessia
Responsabile di provvedimento: Franchi Alessia
Responsabile sostitutivo: Zambelli Alessandra

Descrizione

Il contribuente, nei termini di versamento dell’entrata, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze della medesima, versata sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il contribuente che si avvale della facoltà di compensazione deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il corrispettivo al lordo della compensazione;
- l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all’istanza di rimborso presentata.


Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 5.000,00.

 

Chi contattare

Personale da contattare: Franchi Alessia, Soli Lara

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2021

Strumenti di tutela

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Recapiti e contatti
Piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalvetti (LI)
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