Il certificato di iscrizione alle liste elettorali attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. È necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.
È inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni.
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.
Il certificato di godimento dei diritti politici attesta che l'interessato gode pienamente del diritto di voto.
Può essere richiesto per l'ammissione a concorsi pubblici in genere (Pubblica Amministrazione, carriere militari, amministrazioni locali), per l'iscrizione in particolari albi quali quello dei Giudici Popolari o nell'albo degli scrutatori di seggio.
Solo nel caso in cui un elettore, pur essendo già stato cancellato dalle liste elettorali del comune di provenienza, non risulti ancora iscritto in quelle del comune, l'ufficio elettorale rilascia apposita certificazione di godimento dei diritti politici sulla scorta degli atti di ufficio.
Il certificato di godimento dei diritti politici può essere sostituito con l'autocertificazione.
Non possono ottenere il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali o del godimento dei diritti politici gli esclusi dal diritto di elettorato attivo:
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione quali sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno, che determinano la perdita del diritto elettorale nel caso in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che le applica. La sospensione permane finché durano gli effetti del provvedimento;
- coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive applicate come pene accessorie, quali libertà vigilata, divieto di soggiorno ecc. tali misure determinano la perdita del diritto elettorale qualora sia divenuto definitivo il provvedimento che le applica e durano finché permangono gli effetti del provvedimento stesso;
- i condannati a pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici: con l'interdizione temporanea l'iscrizione nelle liste rimane sospesa per tutto il periodo della sua durata; l'interdizione perpetua ha invece durata illimitata.
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale quando sono passate in giudicato e la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato (art. 2, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);