Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. L’Amministrazione Comunale adotta il presente regolamento, quale strumento di attuazione della potestà normativa dell’ente locale ai sensi dell’art. 117, comma 6 della costituzione, disciplina gli elementi di riferimento per l’attività amministrativa del comune, assumendo quale complesso di principi la legge n. 241/1990 ed i principi comunitari che a quest’ultima sovrintendono. 2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare la gestione dei procedimenti e l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, con riferimento a quanto precisato dall’art. 29 della legge n. 241/1990. 3. L'Amministrazione Comunale assicura il buon andamento e l’imparzialità dell'attività amministrativa, conforma la propria azione ai criteri d’imparzialità, trasparenza, tracciabilità, economicità, di efficacia e di pubblicità e garantisce il rispetto e la tutela dei diritti di tutti i cittadini a partecipare a tutte le fasi del procedimento amministrativo ed a conoscerne gli esiti. 4. Il Comune di Collesalvetti persegue l’obiettivo di semplificare e di dematerializzare la propria attività attraverso le seguenti azioni: - Rimozione o riduzione degli oneri e degli adempimenti burocratici e amministrativi a carico di tutti i soggetti amministrati; - Riduzione dei tempi necessari per la definizione dei procedimenti amministrativi; - Introduzione nell’attività amministrativa degli strumenti giuridici e tecnologici utili a perseguire il miglior rapporto fra pubblica amministrazione e tutti i soggetti interessati; - Riconoscimento della posta elettronica certificata come strumento privilegiato per la spedizione di corrispondenza, comunicazioni, documenti; - Assicurare la conoscenza a tutti i propri cittadini dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, mediante pubblicazione sul proprio sito Web; 5. Il Comune di Collesalvetti riconosce a tutti il diritto di accedere e utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e altre normative di settore. 6. Per favorire la semplificazione delle procedure amministrative e la dematerializzazione l’Amministrazione Comunale stipula accordi con altre Amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
Allegati

(Pubblicato il 16/04/2021 - Aggiornato il 16/04/2021 - 383 kb - pdf)