Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Data emissione: 23-12-2019
Numero: 153

1. Il presente Regolamento – in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della Legge regionale n.
2/2019 (di seguito “Legge Regionale”) - disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ERP), l' utilizzo autorizzato degli stessi e la mobilità, con
particolare riferimento a:
a) l’istituzione delle commissioni comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di
assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri;
b) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione;
c) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;
d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi,
le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie
stesse;
e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l’ordine stabilito dalla
graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della consegna e dell’eventuale rinuncia.
2. Le norme del presente Regolamento sono applicabili a tutti gli alloggi assoggettati alla disciplina
dell'E.R.P., ubicati nel territorio comunale o in altri comuni sulla base di specifici accordi o
convenzioni.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
a) per Comune si intende il Comune di Collesalvetti;
b) per Soggetto Gestore si intende “CASALP - Casa Livorno e Provincia S.p.A.”, incaricato della
gestione tecnica e manutentiva degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale incaricato dello
svolgimento delle funzioni amministrative e di quant'altro previsto da apposito Contratto di
Servizio.

Allegati

File con estensione pdf Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: Regolamento assegnazione e di utilizzo degli alloggi di erp.pdf
(Pubblicato il 09/03/2021 - Aggiornato il 09/03/2021 - 684 kb - pdf)
Contenuto creato il 09-03-2021 aggiornato al 09-03-2021
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