Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Regolamento servizio taxi e noleggio veicoli con conducente
1. Il servizio di taxi e quello di noleggio da rimessa con conducente così definito dall’art. 1 della L. 15/1/92 n.
21 soddisfano le esigenze del trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono servizi pubblici non di linea:
a)il servizio di taxi svolto con autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente, parimenti denominato N.C.C., svolto con autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale.
Allegati

(Pubblicato il 09/03/2021 - Aggiornato il 09/03/2021 - 116 kb - pdf)