Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Informazioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

Responsabile di procedimento: Lischi Maurizio
Responsabile di provvedimento: Lischi Maurizio

Uffici responsabili

Ufficio Servizi Demografici

Descrizione

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. È gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per le elezioni politiche ed i referendum per corrispondenza nel paese di residenza e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei paesi appartenenti all'U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

Devono iscriversi all’AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi o quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963, i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare il trasferimento della propria residenza o abitazione, le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.), il rientro definitivo in Italia oppure la perdita della cittadinanza italiana. Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del paese di residenza.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Il procedimento anagrafico AIRE si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione anagrafica.

Costi per l'utenza

nessun costo

Riferimenti normativi

Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

Legge 27 dicembre 2001, n. 459 - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
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