Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

TARI - Tassa sui Rifiuti

Descrizione

In base alla delibera dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA) n.444/2019 del 31/10/2019 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati e all’Allegato A “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio gestione rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile  2020 – 31 dicembre 2023”vengono definiti qui di seguito gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente relativi alla gestione delle tariffe e ai rapporti con gli utenti.

DATI RELATIVI AI GESTORE DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI.

COMUNE DI COLLESALVETTI
Piazza della Repubblica, 32
57014 Collesalvetti (LIVORNO)
Codice Fiscale 00285400495
Partita iva 00112340492
Posta Elettronica Certificata
comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
Telefono  0586.980211
E-Mail  aoo@comune.collesalvetti.li.it

 

TARI COSA E CHI

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI)  in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.
La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune per il 2013.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 .

REGOLE GENERALI DI CALCOLO DELLA TARIFFA

Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:

•    totale superficie utile calpestabile in metri quadri (comprese le pertinenze)
•    periodo di riferimento dell’occupazione e/o detenzione dell’immobile
•    nucleo familiare (residenti nell’immobile dichiarato)
•    quota fissa (calcolata moltiplicando i metri quadrati dell’unità immobiliare dichiarata per il numero di persone che la occupano). Per i non residenti si rimanda per il calcolo dei componenti alla tabella dell’art.17 co.6 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29.04.2020 modificato con delibera di C.C.  n.78 del 25/06/2021.
•    quota variabile( finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti..
•    quota provinciale (TEFA) 5%

ESEMPI:
Utenza domestica- abitazione di 100 mq 3 componenti = (1,13 *100) +213,30=€ 326,30
Utenza non domestica Ufficio di 45 mq – Categoria 11=( 2,89+5,04) * 45= 7,93*45= € 356,85
All’importo totale TARI va aggiunto il TEFA.

TEFA: il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla provincia di Livorno. Per l’anno 2020 è pari al 5% del dovuto annuo.

Le riduzioni , agevolazioni o esenzioni applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche sono previste dall’art.23 all’art.28 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29.04.2020 modificato con delibera di C.C.  n.78 del 25/06/2021.
Ogni riduzione agevolazione o esenzione presuppone alla base una richiesta, non si applicano quindi in automatico.
In caso di attivazione variazione, cessazione o richiesta di agevolazione, riduzione o esenzione viene effettuato comunque un conguaglio entro la fine dell’anno in cui è avvenuta la variazione.

RIDUZIONI TARIFFARIE PER STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE DEGLI UTENTI

L’art.26 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29.04.2020 modificato con delibera di C.C.  n.78 del 25/06/2021 prevede le seguenti esenzioni/agevolazioni per stato di disagio economico e sociale:
Esenzioni:
-    nucleo familiare con indicatore ISEE in corso di validità al momento della domanda inferiore o pari a € 6500
-    nuclei familiari composti con persona portatrice di handicap o non autosufficienti a condizione che l’invalidità accertata sia al 100% e l’indicatore iSEE non superi l’importo di  € 8.000,00
-    persone assistite in modo continuativo dal Comune nel corso dell’anno di tassazione.
Agevolazioni:
-    40% sul totale della tariffa con persona portatrice di handicap o non autosufficienti a condizione che l’invalidità accertata sia al 100% e l’indicatore iSEE non superi l’importo di  € 15.000,00
-    40% sul totale della tariffa per nuclei familiari il cui indicatore ISEE non superi l’importo di € 13.500,00
-    40% sul totale della tariffa per nuclei familiari di cui fanno parte una o piu’ persone ultra 65°  il cui indicatore ISEE non superi l’importo di € 15.000,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per l’anno 2021 la TARI viene riscossa in acconto e saldo:
ACCONTO 30 giugno
SALDO 16 dicembre
L’acconto 2021 è calcolato sulla base delle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.138 del 30/09/2020.
Il saldo 2021 è calcolato a conguaglio sulla base delle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 25/06/2021.
In caso di omesso versamento alla data sopra indicata è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
Il Comune di Collesalvetti provvede all’invio gratuito dell’avviso di pagamento accompagnato dal modello F24 precompilato per il versamento in 2 rate o in un’unica soluzione.
Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite modelloF24 utilizzando il modello precompilato.
Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall’obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.
In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento l’utente puo’:
•    contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Collesalvetti sito in via Umberto I n,3 ai numeri 0586 980202/231;
•    richiederlo per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail tributi@comune.collesalvetti.li.it

RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO,

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto entro la scadenza il Comune provvede alla notifica del sollecito di versamento mediante raccomandata AR contenente le somme da versare entro 15 giorni  in un’unica soluzione. In mancanza si procede all’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento con l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato o versato tardivamente, degli interessi e degli oneri previsti dal vigente regolamento delle Entrate.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI E/O VARIAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI.

Nel caso di errori degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa i contribuenti devono:
•    contattare telefonicamente al 0586980202-231 l’Ufficio Tributi
•    contattare l’uffico Tributi  tramite e mail al seguente indirizzo tributi@comune.collesalvetti.li.it
•    utilizzare la modulistica sul nostro sito (www.comune.collesalvetti.li.it) seguendo questo percorso Sezione Tributi → IUC (IMU TARI TASI) →TARI→Modulistica. La modulistica una volta scaricata può essere inviata via mail a tributi@comune.collesalvetti.li.it o  via PEC all’indirizzo comune.collesalvetti@postacert.it - o via posta  a  Piazza della Repubblica, 32 – 57014-Collesalvetti (LI). I moduli compilati e inviati via mail, via PEC o via posta devono essere sempre corredati della fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario.
•   
RICORSO/RECLAMO A SEGUITO DI NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune. Infatti, nei casi previsti dall’art 17 bis del D.Lgs. 546/1992 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017 - con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e Comune.Il modello ricorso reclamo  è disponibile sul nostro sito (www.comune.collesalvetti.li.it) seguendo questo percorso Sezione Tributi → IUC (IMU TARI TASI) →TARI→Modulistica.


CONGUAGLI COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo .Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso (art. 27, comma 9,  del vigente Regolamento TARI).

Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06).  Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.34 del vigente Regolamento TARI).

ARERA
 
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva Legge 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza.
Con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).
Con la deliberazione n. 444 del 31/10/2019 ARERA definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1aprile 2020 - 31 dicembre 2023. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.
 
Il sito di ARERA è consultabile al link www.arera.it

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

Normativa statale
 
Con la legge di stabilità 2020, art.1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stata abrogata, con decorrenza dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Sopravvivono alla suddetta abrogazione, come imposte autonome e non più come componenti della IUC:
La nuova IMU – Imposta Municipale propria
TARI – Tassa sui Rifiuti per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 147/2013 (art. 1, comma 780, legge 160/2019).
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
Recapiti e contatti
Piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalvetti (LI)
PEC comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
Centralino 0586980201
P. IVA 00112340492 C.F. 00285400495
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