Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, al quale sia stato notificato atto di accertamento o cartella esattoriale , può chiedere la rateazione del proprio debito tributario , previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore aumentato di n°2 punti percentuali al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
L’istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento esecutivo. Nel caso venga richiesta dopo tale termine all’importo originario sono aggiunti gli oneri di riscossione a carico del contribuente e gli interessi di mora determinati al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali nel caso non siano stati ancor trasmessi a Agenzia delle Entrate – Riscossioni Spa (ADER) attraverso le liste di carico.
La decadenza dalla rateizzazione è automatica in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi. In tal caso, la riscossione del debito residuo deve avvenire in un’unica soluzione con preclusione di altre dilazioni.