Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Passo Carrabile - Occupazione suolo Pubblico - Canone Unico Patrimoniale

Responsabile di procedimento: Zambelli Alessandra
Responsabile di provvedimento: Zambelli Alessandra

Descrizione

E' un procedimento che consente di presentare richiesta di Concessione di Passo Carrabile.

TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI
 Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI". 

Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, come definiti dal comma 4 dell’art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l’immissione dei veicoli nella proprietà privata.
Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI o Passi a Raso quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE 
La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:
sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all’interno che fuori dei centri abitati ,
sotto il profilo dell’art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all’interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all’interno dei centri abitati;
I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (scia) ecc. ma per concludere la procedura  dovrà essere ritirata la concessione e il cartello di divieto di sosta presso l'ufficio tributi (obbligatoria con presenza di manufatti  a discrezionalità del proprietario per quelli a raso o in assenza di manufatti)


 I Passi Carrabili con manufatti autorizzati dal Comune, devono essere individuati con l’apposito segnale indicante il numero dell’autorizzazione, come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l’apposito segnale. In presenza dell’apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l’accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l’intestatario dell’autorizzazione. 
Su qualsiasi tipo d’accesso non è ammessa l’apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all’art. 45 comma 1 e 7.
 

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI
 I proprietari di strutture già esistenti , rispondenti ai requisiti di passo carrabile  con manufatti devono essere autorizzati con concessione  a sanatoria   previa presentazione di apposita domanda (vedi modulistica) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l’apertura dell’accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro). La regolarizzazione comporterà il rilascio dell'autorizzazione, nonché il pagamento delle spese per l’istruttoria della pratica pari a € 32,00 e le spese del cartello di € 6,00 ciascuno.
 

I passi carrabili  a raso ossia privi di manufatti non sono assoggettati a pagamento del Canone Unico Patrimoniale, a meno che non sia stato richiesto il prescritto segnale “passo carrabile divieto di sosta”.

Chi contattare

Personale da contattare: Franchi Alessia, Guarguaglini Simone

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta

Costi per l'utenza

Costi di istruttoria € 32,00

Costo cartello di Passo Carrabile € 6,00

Canone unico patrimoniale (descritto nella comunicazione di fine procedimento)

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

articoli 3 e 22 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)

articolo 46 del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

Legge 160/2019

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2021
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