E' un procedimento che consente di presentare richiesta di Concessione di Passo Carrabile.
TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI
Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, come definiti dal comma 4 dell’art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l’immissione dei veicoli nella proprietà privata.
Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI o Passi a Raso quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE
La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:
sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all’interno che fuori dei centri abitati ,
sotto il profilo dell’art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all’interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all’interno dei centri abitati;
I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (scia) ecc. ma per concludere la procedura dovrà essere ritirata la concessione e il cartello di divieto di sosta presso l'ufficio tributi (obbligatoria con presenza di manufatti a discrezionalità del proprietario per quelli a raso o in assenza di manufatti)
I Passi Carrabili con manufatti autorizzati dal Comune, devono essere individuati con l’apposito segnale indicante il numero dell’autorizzazione, come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l’apposito segnale. In presenza dell’apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l’accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l’intestatario dell’autorizzazione.
Su qualsiasi tipo d’accesso non è ammessa l’apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all’art. 45 comma 1 e 7.
ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI
I proprietari di strutture già esistenti , rispondenti ai requisiti di passo carrabile con manufatti devono essere autorizzati con concessione a sanatoria previa presentazione di apposita domanda (vedi modulistica) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l’apertura dell’accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro). La regolarizzazione comporterà il rilascio dell'autorizzazione, nonché il pagamento delle spese per l’istruttoria della pratica pari a € 32,00 e le spese del cartello di € 6,00 ciascuno.
I passi carrabili a raso ossia privi di manufatti non sono assoggettati a pagamento del Canone Unico Patrimoniale, a meno che non sia stato richiesto il prescritto segnale “passo carrabile divieto di sosta”.
Costi di istruttoria € 32,00
Costo cartello di Passo Carrabile € 6,00
Canone unico patrimoniale (descritto nella comunicazione di fine procedimento)