Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura

Responsabile di procedimento: Frangioni Rico
Responsabile di provvedimento: Lischi Sandro

Uffici responsabili

Ufficio Ambiente

Descrizione

L’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura deve essere richiesta per i fabbricati adibiti a civile abitazione e per gli insediamenti residenziali siti in aree non servite dalla pubblica fognatura (aree definite e specificate nel “Regolamento di fognatura e depurazione” approvato dall’AIT competente).

La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata utilizzando l' apposita modulistica e allegando gli elaborati richiesti; l’istanza deve essere indirizzata al Servizio Ambiente e Protezione Civile, ufficio competente all’istruttoria e al rilascio dell’atto amministrativo.

La suddetta documentazione può essere presentata in formato cartaceo (consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata all’ufficio protocollo dell’ente) oppure trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (inviata all’indirizzo pec comune.collesalvetti@postacert.toscana.it); nel primo caso deve essere presentata in 2 copie, nel secondo caso l’istanza e gli elaborati devono essere firmati digitalmente.

La domanda di autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura dei reflui domestici, trattati in impianti individuati come “trattamenti appropriati” previsti dal Regolamento Regionale 46/R/08, derivanti da fabbricati ad uso civile abitazione e da insediamenti residenziali di nuova realizzazione o esistenti, per i quali è necessario effettuare lavori di adeguamento degli impianti di trattamento degli scarichi che comportano l'attivazione di una procedura edilizia, va inoltrata prima della presentazione della pratica edilizia, in quanto alla medesima dovrà essere allegata l' autorizzazione allo scarico rilasciata.

Per ogni variazione successiva al rilascio dell'autorizzazione, che comporti modifiche quali-quantitative allo scarico rispetto a quello autorizzato (modifiche impiantistiche, variazione numero abitanti equivalenti), deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico; qualora invece le variazioni apportate non comportino modifiche quali-quantitative dello scarico, deve essere effettuata una specifica comunicazione al Servizio Ambiente e Protezione Civile.

Qualora vi siano più proprietari che utilizzano un unico scarico, la domanda deve essere presentata a nome di un proprietario che funga da referente primario per l' Amministrazione e completata con allegato un elenco riportante i dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) degli altri proprietari e le rispettive firme.

L'autorizzazione allo scarico ha una validità di 4 anni e prima della scadenza deve essere esplicitamente rinnovata.

Nel caso cambi il titolare dello scarico autorizzato, entro 60 gg. dal subentro deve essere richiesta la voltura dell’autorizzazione.

In caso di rinnovo e voltura deve essere utilizzata la medesima modulistica predisposta per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico; in questi casi non deve essere compilata la “Scheda tecnica” e non sono previsti oneri d'istruttoria, ma deve essere allegata una dichiarazione di assenza di modifiche e corretta manutenzione dell’impianto autorizzato, integrata da una copia della documentazione attestante l’avvenuta manutenzione (fattura relativo alle operazioni di spurgo dei pozzetti/Imhoff, formulario rifiuti, relazione tecnico incaricato, ecc…).

In caso di mancato rinnovo entro i quattro anni, occorre richiedere la regolarizzazione di uno scarico esistente, in quanto la vecchia autorizzazione è decaduta; in questo caso occorre procedere come nel caso di un nuovo scarico, con l'aggiunta della ricevuta del pagamento della sanzione amministrativa per tardivo rinnovo (importo indicato agli artt.56 e 60 del regolamento comunale sugli scarichi di acque reflue domestiche) e della dichiarazione di assenza di modifiche e corretta manutenzione dell’impianto autorizzato, integrata da una copia della documentazione attestante l’avvenuta manutenzione (fattura relativo alle operazioni di spurgo dei pozzetti/Imhoff, formulario rifiuti, relazione tecnico incaricato, ecc…).

Chi contattare

Personale da contattare: Frangioni Rico

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 gg

Costi per l'utenza

PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA

Copia Versamento su bollettino postale di € 50,00.

Numero 2 marche da bollo da € 16,00, la prima da apporre sulla domanda mentre la seconda verrà apposta sull’atto autorizzativo. Al momento del suo rilascio.

 

INVIO IN FORMATO DIGITALE

In caso di invio in formato digitale la domanda di autorizzazione deve essere inviata a comune.collesalvetti@postacert.toscana.it; in questo caso deve essere inoltre allegato quanto segue.

Il modulo di assolvimento dell'imposta di bollo, riportante la scansione e annullamento delle marche da bollo, pari a:

€ 16,00 per domanda di autorizzazione: codice identificativo (14 caratteri)                           - dato obbligatorio-

€ 16,00 per l'autorizzazione: codice identificativo (14 caratteri)                                                - dato obbligatorio-

La scansione della ricevuta del bollettino postale di € 50,00 per i “diritti di istruttoria”        - dato obbligatorio-

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2021

Strumenti di tutela

richiesta annullamento/revoca in autotutela; ricorso al giudice amministrativo; ricorso al giudice ordinario

Allegati

File con estensione doc Allegato: DOMANDA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 2020.doc
(Pubblicato il 28/04/2021 - Aggiornato il 28/04/2021 - 204 kb - doc)
File con estensione doc Allegato: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI MODIFICHE SCARICO E CORRETTA MANUTENZIONE.doc
(Pubblicato il 28/04/2021 - Aggiornato il 28/04/2021 - 25 kb - doc)
File con estensione doc Allegato: dichiarazione-assolvimento-imposta-di-bollo.doc
(Pubblicato il 28/04/2021 - Aggiornato il 28/04/2021 - 48 kb - doc)
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